Transizione 5.0: le principali informazioni

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Transizione 5.0: cos’è?

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

  • Origine: Risposta dell’UE alla crisi pandemica
  • Obiettivo: Rilanciare l’economia europea post-COVID
  • Struttura: 6 missioni, di cui la prima dedicata alla digitalizzazione

Trasformazione digitale delle imprese

  • Necessità di adeguamento tecnologico per competere globalmente
  • Sfide: gap digitale, mancanza di competenze, resistenza al cambiamento
  • Opportunità: aumento produttività, nuovi modelli di business, efficienza operativa

Credito d’imposta 5.0 come strumento di accelerazione

  • Evoluzione delle precedenti misure (Industria 4.0)
  • Ampliamento delle tecnologie ammissibili
  • Focus su sostenibilità e transizione ecologica

Obiettivi specifici del credito d’imposta 5.0

  • Stimolare investimenti in tecnologie avanzate
  • Favorire l’adozione di processi produttivi più efficienti e sostenibili
  • Migliorare la competitività del sistema produttivo italiano

Prospettive future

  • Potenziale evoluzione verso un “6.0”
  • Integrazione con obiettivi di sostenibilità (ESG)
  • Allineamento con le politiche industriali europee
Tempistiche dell'investimento
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione.
Interventi e spese ammissibili

Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Transizione 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a) che comportino complessivamente: una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%, oppure una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite: a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni oggetto del progetto di innovazione almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione; b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a); c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Nell’ambito dei progetti sopra descritti (che comportano le previste riduzioni dei consumi) sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (prodotti negli Stati membri dell’Unione europea). È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nelle altre voci di spesa, e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Credito d'imposta previsto
Il piano Transizione 5.0 prevede un credito d’imposta con le seguenti percentuali:

Ammontare dell’investimento Intensità credito d’imposta
Riduzione consumi di struttura almeno pari al 3%, oppure riduzione consumi di processo almeno pari al 5% Riduzione consumi di struttura almeno pari al 6%, oppure riduzione consumi di processo almeno pari al 10% Riduzione consumi di struttura almeno pari al 10%, oppure riduzione consumi di processo almeno pari al 15%
Fino a 2,5 milioni 35% 40% 45%
Oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni 15% 20% 25%
Oltre 10 milioni* 5% 10% 15%

* Limite massimo di costi ammissibili = 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria “struttura produttiva” = sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi. “processo produttivo” = insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).

Modalità di presentazione
Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al paragrafo successivo unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta: a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti previsti; b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Certificazione contabile del revisore legale dei conti
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

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