Patente a punti per chi opera nei cantieri edili

Arriva la patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi del settore edilizia (compresi elettricisti, idraulici, posatori pavimenti, tinteggiatori, lattonieri…)

Da ottobre imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a punti per la sicurezza.

A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

Con il D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Decreto attuativo della Patente a Crediti

Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 contiene le disposizioni relative:

  • alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
  • ai contenuti informativi della patente
  • ai presupposti e al procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente
  • all’attribuzione dei crediti
  • ai criteri di attribuzione di crediti ulteriori
  • alla sospensione dell’incremento dei crediti
  • alle modalità di recupero dei crediti decurtati

Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Chi deve avere la Patente a Crediti Cantieri

La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri

La patente è rilasciata in formato digitale previa domanda presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro*, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti può essere attestato attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

* L’Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 4 del 23 settembre 2024, ha precisato il comportamento da tenere fino all’apertura del portale a cui inviare le domande:

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. L’invio della autocertificazione / dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo questo modello fornito dall’Ispettorato.

Cosa succede se opero nei cantieri senza patente?

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

L’articolo 3, comma 2, prevede l’adozione obbligatoria del provvedimento di sospensione solo nei casi in cui nei cantieri si verifichino infortuni che causano il decesso di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.

Cosa deve fare il cliente

Il cliente deve attivarsi presso il proprio Consulente della Sicurezza per conoscere bene la normativa e valutare con questi le attività da porre in essere per conseguire la patente in edilizia.

Cosa può fare lo Studio

Lo studio può affiancare il cliente nella richiesta della seguente documentazione:

  • Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)

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