DECRETO SOSTEGNI TER

L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2022, prevede delle ulteriori misure di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

Nell’ambito dei contributi previsti a favore dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café), si dà spazio anche ad altri settori in difficoltà individuati anche stavolta con il diretto riferimento al codice ateco utilizzato (e dichiarato), come attività prevalente: si tratta dei codici 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 (di seguito il link utile a vedere a cosa si riferiscono le attività sopra indicate https://www.istat.it/it/archivio/17888)

Tali attività, ovviamente, devono aver subito una riduzione di ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), determinata nella misura non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Il credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del DL n. 34/20 (ossia il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
47.51, 47.71, 47.72. (di seguito il link utile a vedere a cosa si riferiscono le attività sopra indicate https://www.istat.it/it/archivio/17888
Proseguendo l’analisi del decreto, abbiamo l’articolo 5, che disciplina il credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Gli interessati potranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti con modalità, termini di presentazione e contenuto stabiliti con un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
L’articolo 9, poi, estende il già esistente credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1/1/2022 al 31/32022.
Il blocco delle cessioni a catena di crediti fiscali Infine, ma non certo per importanza, la novità in tema di cessione di crediti di imposta.
L’articolo 28 prevede che dal 27/1/22: per le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, è prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendone quindi ulteriori.
Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per il credito d’imposta per botteghe e negozi, per i canoni di locazione, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione.

È infine previsto che, se un credito è stato oggetto di cessione o sconto prima del 7/2/2022, potrà essere ceduto solo un’altra volta.

Fonte notizie: Commercialista Telematico

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