ASSEGNO UNICO 2022
Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal 1°marzo 2022, sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità:
- il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
A CHI SPETTA?
L’assegno unico spetta per i figli fino a 21 anni, a patto che risultino a carico e nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
Anche i nonni potranno accedervi per i nipoti, in caso di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
Nessun limite di età è invece previsto per i figli disabili a carico, per i quali viene inoltre meno il vincolo dello studio o della formazione.
Altro requisito necessario al fine di ottenere l’assegno unico è quello relativo alla cittadinanza e al soggiorno, seguito dal pagamento delle imposte sui redditi in Italia e dalla residenza o domicilio.
QUANTO SPETTA?
L’importo esatto spettante sarà determinato sulla base del valore del modello ISEE del nucleo familiare in cui è presente il minore, ma l’assegno unico spetterà anche in caso di mancata presentazione. In tal caso, l’importo erogato sarà pari al minimo, ossia 50 euro per i figli minorenni e 25 euro dai 18 ai 21 anni di età.
E’ prevista:
- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
CHE DOCUMENTI SONO NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale, necessario per poter accedere al Sito dell’INPS
- CODICE FISCALE: di tutti i componenti del nucleo famigliare
- MODELLO ISEE: necessario per un corretto calcolo dell’importo spettante. Non obbligatorio, consapevoli però di ricevere l’importo minimo previsto
- CODICE IBAN: del richiedente ed eventualmente quello del coniuge, se si è deciso di dividere a metà l’importo, per l’accredito dell’assegno. (non arriverà in busta paga come l’assegno nucleo famigliare).
L’Assegno Unico sarà erogato direttamente dall’INPS.
SI PUO’ PRESENTARE L’ISEE A SEGUITO DELLA DOMANDA?
Si, in caso di presentazione dell’ISEE corrente dopo aver fatto domanda, sarà solo in sede di conguaglio che verrà rideterminata la somma attribuita, cioè nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo.
Ad esempio, in caso di domanda presentata a marzo 2022 senza ISEE, in fase di prima istruttoria sarà attribuito l’importo minimo dell’assegno unico. In caso di presentazione successiva del modello ISEE, entro giugno, sarà in sede di conguaglio che sarà effettuato il calcolo della prestazione effettivamente spettante.
Se presentato dopo il 1° luglio non ci saranno conguagli.
Fonte notizie: Sito INPS
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