ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche
PER TUTTE LE IMPRESE iscritte o meno (es. Liberi Professionisti) in Camera di Commercio
Tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio stanno ricevendo via PEC una comunicazione relativa al fatto che dal 1° aprile 2025 il Registro delle Imprese adotterà la nuova classificazione ISTAT ATECO 2025 (Regolamento delegato UE 2023/137) coerente con la classificazione europea di riferimento (NACE Rev. 2.1).
La nuova classificazione delle ATtività ECOnomiche è entrata in vigore già dal 1° gennaio 2025 anche se le diverse Amministrazioni hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per concludere l’operatività di adeguamento della nuova classificazione.
La Camera di Commercio aggiornerà d’ufficio i codici ATECO presenti nella Visura Camerale mantenendo, per un periodo transitorio, anche la precedente codifica per consentire un passaggio graduale alla nuova classificazione.
Ciascuna impresa dovrà preoccuparsi di scaricare la Visura Camerale aggiornata con i nuovi codici ATECO2025 per verificare che la nuova codifica rappresenti in modo quanto più fedele e completo l’attività o le attività esercitate.
La stessa analisi dovrà essere fatta anche nel Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate dove sono riportate l’attività principale e tutte le attività secondarie già comunicate dall’impresa nella sua storia.
Può succedere che i due archivi non coincidano per motivi di interpretazione dell’attività comunicata in Camera di Commercio in quanto le Camere di Commercio hanno sempre attribuito d’ufficio i codici Ateco. Nel caso si verificasse questo disallineamento sarà il caso di valutare per allineare le comunicazioni.
I professionisti e tutte le “realtà” non iscritte in Camera di Commercio dovranno comunque preoccuparsi di questa attività di controllo per quanto riguarda i codici presenti sul proprio Cassetto Fiscale presente sull’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Vi ricordiamo che sulla base dei codici ATECO di cui in oggetto dovrà essere organizzata anche la gestione della contabilità; i ricavi dovranno essere contabilizzati distintamente in modo da poter determinare l’attività prevalente esercitata nell’anno che potrebbe anche essere diversa rispetto al precedente nonostante l’azienda svolga sempre i medesimi lavori.
Ecco un paio di semplici esempi:
- l’azienda che svolge l’attività di metalmeccanica, potrebbe trovarsi nella situazione di distinguere i ricavi per prodotti fabbricati rispetto ai ricavi per le lavorazioni per conto terzi o per il commercio di materie prime acquistate e rivendute senza lavorazioni;
- una parrucchiera, una estetista, un artigiano idraulico, elettricista, muratore, meccanico o simili deve distinguere i ricavi che riguardano i prodotti rivenduti senza interventi, e che sono quindi semplici “forniture di beni” (commercio), rispetto ai ricavi per servizi che caratterizzano l’attività di prestazione di servizi/appalti.
Spesso le aziende descrivono in modo dettagliato la loro attività nel sito internet aziendale o in altri ambienti del web senza che però le stesse specifiche siano state comunicate ai vari “Enti” anche ai fini civilistici/fiscali, ma viceversa risulta così facile che un “terzo” possa venire a conoscenza che viene svolta un’attività non comunicata e forse anche priva delle necessarie autorizzazioni.
Il codice ATECO che identifica l’attività con i maggiori ricavi determinerà il modello ISA (Indici Sintetici di Affidabilità – ex Studi di Settore) e quindi la modalità in cui viene calcolata l’affidabilità fiscale dell’azienda, ma nel caso in cui una delle attività esercitate incidano per una percentuale di ricavi superiore al 30% sul totale si verifica una situazione di “multiattività” al punto che l’azienda verrà esclusa dal calcolo dell’ISA con conseguenze determinanti nel caso fosse applicabile il “regime premiale ISA”.
Anche il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è una conseguenza diretta della valutazione fatta ai fini ISA e questo rafforza l’importanza dell’attività di verifica di cui stiamo parlando.
L’identificazione delle attività esercitate avranno ripercussioni anche per la classificazione del rischio INAIL e della normativa sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08) nonché per i contratti di lavoro.
I codici ATECO sono basilari anche riguardo le attività che vengono svolte dall’ISTAT, dalle Camere di Commercio, dallo Stato, dalle Regioni e/o da vari Enti che utilizzano questi codici per fare delle analisi economico-statistiche al fine di identificare i settori merceologici che hanno la necessità/diritto di essere “aiutati/supportati” nello svolgimento della loro attività.
Anche i bandi di finanziamento (regionali, nazionali, europei, ecc.) e la partecipazione alle gare di appalto pubbliche sono spesso vincolate al tipo di attività esercitata presente sulla visura camerale dell’azienda e quindi regolarmente verificata/comunicata.
L’ISTAT ha pubblicato delle tabelle di raccordo tra la vecchia codifica Ateco2022 e la nuova Ateco2025 che sono disponibili sul web, ma l’operatività sopra descritta presenta una certa complessità se vista nel suo insieme anche in base al grado di disaggregazione/concentrazione delle attività nei nuovi codici Ateco2025.
È quindi consigliabile prendere attentamente in considerazione tutte le problematiche esposte e fare riferimento al nostro studio e/o al vostro consulente di fiducia per eventuali considerazioni specifiche in merito.
Maggiori informazioni su ATECO 2025 sono contenute nel sito ateco.infocamere.it.
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