Bonus 200 e 150 euro per autonomi e professionisti: le regole per chiederlo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 19 agosto 2022 vengono, definite tutte le caratteristiche dell’indennità una tantum: dai requisiti soggettivi e reddituali richiesti ai beneficiari, alle modalità di presentazione della domanda.

L’erogazione del bonus avviene per mezzo dell’INPS e degli enti di previdenza obbligatoria, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Per accedere al sito dell’Inps per presentare alla domanda serve possedere lo SPID e IBAN di cui si è titolari o cointestatari.

Si ricorda che i pensionati sotto i 35.000 hanno già ricevuto il bonus a luglio, con la pensione.

Chi può richiederlo

Beneficiari dell’indennità sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti non alternativi:

  • lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS oi agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022;
  • reddito complessivo, percepito nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro;
  • che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano una partita IVA con attività lavorativa avviata e abbiano eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, e provvedono all’erogazione

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

  1. di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  2. di non essere percettoredelle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;
  3. di non aver percepitonell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  4. di essere iscrittoalla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenzialidell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  5. nel caso di contemporanea iscrizionea diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali di cui si è titolari o cointestatari (IBAN) per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

PER GLI ISCRITTI ALLE ALTRE CASSE PREVIDENZIALI:  VERIFICARE NEL SITO DELLA PROPRIA CASSA LE MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA.

Con il DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144  ulteriori 150,00 euro :

L’ indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’articolo 33  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata  di 150 euro a condizione che, nel periodo  d’imposta  2021,  i  soggetti destinatari della predetta indennità abbiano  percepito  un  reddito complessivo non superiore a 20.000 euro

IN GAZZETTA UFFICIALE – 24 SETTEMBRE 2022 ORE 19:00

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