Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili oggetto di affitti brevi
L’obbligo scatterà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso che attesterà l’entrata in funzione della banca dati e del portale del ministero, prevista entro il 1° settembre.
Il D.L 18 dicembre 2023 n. 145 (meglio noto come Decreto Anticipi) ha previsto l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale in materia di affitti brevi (che non superino cioè i 30 giorni di locazione). Per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere è previsto l’obbligo di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN). L’obbligo scatterà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso che attesterà l’entrata in funzione della banca dati e del portale del ministero, prevista entro il 1° settembre.
Il CIN verrà rilasciato dal Ministero del Turismo tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del proprietario dell’immobile dato in locazione.
Nel caso in cui l’unità sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale/regionale, l’Ente competente sarà tenuto all’automatica ri-codificazione dei codici identificati a suo tempo assegnati.
Requisiti degli immobili
Gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge posizionati in punti accessibili e visibili (uno ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di uno a piano).
Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione inoltre dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato.
Sanzioni previste
L’obbligo di richiesta del CIN e l’applicazione delle sanzioni scatterà a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
Se non verrà rispettato l’obbligo della richiesta del codice identificativo nazionale e della sua esposizione sono previste sanzioni particolarmente elevate. Si tratta delle seguenti:
- I locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro;
- La mancata esposizione del CIN da parte dei soggetti obbligati comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro;
- Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro;
Si informa che per quanto riguarda le regioni di Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto è stata avviata una fase sperimentale la quale permette di attribuire già da ora un Codice Identificativo Nazionale agli immobili siti in queste regioni.
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